S.M.S. AURORA 1910 | RAPALLO

" Aurora "
Società di Mutuo Soccorso
Via A. Volta 21
Rapallo

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Lo Statuto
ART.22

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario ed un Cassiere, i quali potranno, qualora l'Assemblea lo decida e nei termini i compiti funzionare anche da Comitato Esecutivo.

ART.23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spettano pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

•A) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

•B) Compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;

•C) Stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

•D) Deliberare e concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Società aderisce nonchè a favore di altre cooperative;

•E) Conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni;

•F) Assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

•G) deliberare circa l'ammissione,il recesso, la decadenza e esclusione dei soci;

•H) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale.

ART.24

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

IL PRESIDENTE

ART.25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da Privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.


Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o a un membro del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.



IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.26

A derimere le controversie che possono insorgere tra i soci stessi, oppure tra i soci ed il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea annuale dei soci elegge, con una maggioranza dei2/3 dei voti validi, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il responso dei Probiviri è inappellabile, salvo ricorso all'autorità giudiziaria.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.27

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibelmente fra i soci.

La Società non potrà essere sciolta fintanto che vi saranno almeno venti soci in regola con i versamenti.

ART.28

In caso di cessazionew della Società l'intero patrimonio sociale, deve essere devoluto:

•A) a consorelle con sede nelle zone limitrofe;

•B) al comune dove è ubicata la sede della Società con determinati vincoli per la destinazione;

•C) ad organismi di lavoratori;

•D) a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

ART.29

Le deliberazioni per lo scioglimento oper la proroga della Società e per le modificazioni statutarie saranno valide quando siano presenti, o rappresentanti, con delega, almeno la metà dei soci iscritti, e ciò tanto in prima che in seconda convocazione e con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.30

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.31

Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla mutualità.










Aurora - Rapallo
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