Lo Statuto
ART.1
E' costituita con sede in Rapallo la " Società di Mutuo Soccoroso Aurora "
ART.2
La società di Mutuo Socorso che nel presente Statuto per brevità sarà indicata con il nome di " Società " non ha scopo di lucro e speculazione privata ed ottempera alle vigenti leggi che regolano la mutualità e si prefigge esclusivamente scopi mutualistici, assistenziali, ricreativi, sportivi, culturali, nonchè quegli scopi cooperativistici che verranno di volta in volta approvati dalle Assemblee dei Soci, tali scopi dovranno conseguirsi secondo le modalità indicate nello Statuto
ART.3
La Società aderisce alla Federazione Italiana delle Mutualità F.I.M. aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue associazioni di rappresentanza ed assistenza, ed ai suoi organismi territoriali.
ART.4
La Società ha per oggetto:
•A) diffondere la cultura, l'istruzione e lo sport fra i soci e le loro famiglie. A tale scopo potrà indire conferenze e dibattiti a carattere scientifico, culturale e politico, acquistare libri, riviste e giornali, organizzare gare e concorsi, distribuire borse di studio a scolari e studenti particolarmente bisognosi i quali siano particolarmente versatili allo studio;
•B) aiutare ogni forma di organizzazione ad aderire ad ogni iniziativa che tenda al miglioramento della classe lavoratrice e ad affermare i principi della democrazia, della giustizia sociale e della pace in Italia e nel Mondo.
•C)l'erogazione di prestazioni economiche ai soci in caso di malattia, infortunio, invalidità, l'assistenza economica in caso di morte del socio alla famiglia.
La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
ART.5
Possono essere soci tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età aventi capacità giuridica e che accettino i presupposti ideali e materiali a cui il Mutuo Soccorso si ispira. E' consentita la affiliazione di gruppi giovanili o singoli giovani purchè di di età superiore agli anni 16.
ART.6
Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda di ammissione per iscritto indirizzandola al Consiglio di Amministrazione della Società. La domanda dovrà essere sottoscritta da almeno due soci presentatori.
ART.7
La quota sociale da versare dovrà essere stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, essa non potrà essere nè inferiore, nè superiore ai limiti di legge.
ART.8
I nomi degli aspiranti soci verranno valutati dal Consiglio di Amministrazione salvo ratifica dei deliberati da parte dell'Assemblea.
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
ART.9
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per caso di morte.
Il socio che non adempia agli impegni di versamento delle quote previste entro 6 mesi dall'iscrizione o dalla scadenza della quota annuale, verrà considerato recesso dalla Società.
Il Consiglio può deliberare eccezioni.
Il soocio recesso per mancato versamento della quota può ripetere la domanda di ammissione nell'esercizio successivo.
ART.10
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che:
•abbia perduto i requisiti per l'ammissione
•non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
ART.11
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di chi venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità del precedente ART. 5. Agli effetti del diritto, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberata tre mesi prima di questa, o se, deliberata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.